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Legge 05/02/1992 n. 912. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione. Art. 13 Decorrenza dell’acquisto e del riacquisto della cittadinanza 1. In applicazione dell’art. 15 della legge, I’acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli artt. 4, comma 1, lett. a), e 13, comma 1, lett. a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento. 1. Le dichiarazioni per l’elezione, I’acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli artt. 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si.trova nelle condizioni previste dalla legge . 2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l’ufficiale dello stato civile o I’autorità diplomatica o consolare competente invita l’interessato a produrre detta documentazione . 3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli artt. 3, comma 4, 13, comma 1, lett. d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli artt. 5 e 9 della legge. 4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune dove l’interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura . Art. 15 Sanzioni amministrative 1. L’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 24 della legge è, per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all’estero, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell’ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge. Art. 16 Adempimenti relativi allo stato civile 1. L’ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell’interessato, volta all’acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all’autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti. 2. L’autorità competente, ai sensi del comma 1, è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli artt. 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lett. c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lett. c)e d); 14 e 17 della legge. 3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e stata ricevuta dall’autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l’accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge. 4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell’interessato, competente all’accertamento è il Ministero dell’interno, al quale l’ufficiale dello stato civile o I’autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall’interessato e della documentazione da questi prodotta. 5. L’autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all’accertamento, trasmette all’ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell’art. 63, secondo comma, del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell’esito dell’accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all’ufficiale dello stato civile comunicazione dell’esito dell’accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell’interno nei riguardi dell’ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall’autorità diplomatica o consolare, trasmette all’ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell’interessato. 6. L’ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresì per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l’esito dell’accertamento e per l’annotazione nell’atto di nascita dell’interessato della dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta. 7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L’accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall’autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti. 8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall’art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell’interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell’acquisto, della perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all’AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell’annotazione nell’atto di nascita, all’ufficiale dello stato civile. 9. La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all’estero dall’autorità diplomatica o consolare compe- Art. 17 Certificazione della condizione d’apolidia 1. Il Ministero dell’interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell’interessato corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide. 2. E’ facoltà del Ministero dell’interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti. Art. 18 Regime transitorio delle rinunce al riacquisto 1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all’art. 13, comma 1, lett. d), della legge possono essere rese alla competente autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all’art. 9, primo comma n. 3, dell’abrogata L. 13 giugno 1912 n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di resistenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lett. d). Art. 19 Abrogazione di norme 1. E’ abrogato il Regio Decreto 2 agosto 1912 n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Decreto.del.Presidente.della.Repubblica del 18 aprile 1994 n. 362 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana Art. 1 Presentazione della domanda 1. L’istanza per l’acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all’art. 7 ed all’art. 9 della L. 5 febbraio 1992 n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorità consolare. 2. Nell’istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l’interessato ritiene di aver titolo all’acquisto o alla concessione della cittadinanza. 3. L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica: a) estratto dell’atto di nascita, o equivalente; b) stato di famiglia; c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all’ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l’acquisto della cittadinanza; d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti e) certificato penale dell’autorità giudiziaria italiana; f) certificato di residenza; g) copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all’ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio. 4. Ai fini della concessione, di cui all’art. 9 della L. 5 febbraio 1992 n. 91, il Ministro dell’interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l’allegazione di ulteriori documenti. Art. 2 Istruttoria 1. L’autorità che ha ricevuto l’istanza di cui all’art. 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell’interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni. 2. Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l’autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all’adempimento. 3. Una volta che l’interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l’autorità procede a norma del comma 1, seconda parte. Qualora l’adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, I’autorità dichiara inammissibile l’istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all’interessato ed al Ministero. Art. 3 Definizione del procedimento 1. Per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Art. 4 Comunicazioni e notificazioni 1. Ai fini previsti dall’art. 7 del regolamento emanato con Dpr 12 ottobre 1993 n. 572, il decreto del Ministro è immediatamente trasmesso all’autorità Art. 5 Disposizioni sul termine 1. Il Ministro dell’interno, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del Dm 2 febbraio 1993 n. 284, di attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 di stabilire ulteriori riduzioni dei termini. Art. 6 Verifiche periodiche 1. Il Ministro dell’interno verifica periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l’adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle LL. 7 agosto 1990 n. 241, e 24 dicembre 1993 n. 537, e del presente regolamento. 2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un’apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti già in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purché più favorevoli per l’interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti. Art. 8 Norme abrogate 1. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. 24 dicembre 1993 n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: I’art. 7, comma 1, della L. 5 febbraio 1992 n. 91, e gli artt. 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del Dpr 12 ottobre 1993 n. 572. Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
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